Infortunio sul lavoro: a chi spetta il pagamento delle spese mediche?

Le notizie di infortuni sul lavoro occupano, purtroppo, molto spazio nelle pagine di cronaca del nostro Paese.

Il quesito in queste circostanze è il medesimo: a chi spetta il pagamento delle spese mediche? Il datore di lavoro, l’INAIL oppure lo stesso lavoratore?

Con questa guida cercheremo di rispondere in modo preciso e dettagliato a tutte queste domande, senza addentrarci nelle casistiche che richiedono il supporto di un avvocato specializzato in risarcimento danni da infortuni sul lavoro.

Dopo aver chiarito che cos’è un infortunio sul lavoro e quando si “manifesta”, analizzeremo le varie casistiche di pagamento.

Definizione di infortunio sul lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro un evento di natura improvvisa che causa un danno fisico al lavoratore nel corso dello svolgimento della sua attività lavorativa.

Tra gli infortuni sul lavoro più frequenti ci sono: ustioni, scivolamenti, urti, folgorazioni, cadute e schiacciamenti.

Sancisce lo stato di infortunio sul lavoro la prognosi di tre giorni e cure mediche.

La normativa di riferimento

Da un punto di vista normativo la Legge da prendere come riferimento in materia di infortunio sul lavoro è il Decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965: oltre ad offrire la massima tutela al lavoratore, la normativa definisce diritti ed indennizzi che gli spettano.

Nello specifico, al lavoratore spettano:

  • Cure mediche
  • Indennità economica per coprire parte dello stipendio;
  • Rimborso spese mediche sostenute.

Pagamento spese mediche: chi deve sostenerlo in presenza di infortunio sul lavoro?

La copertura delle spese mediche è garantita dall’assicurazione obbligatoria INAIL. Ogni datore di lavoro infatti ha l’obbligo di assicurare i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori nel rispetto di determinati criteri.

I criteri a cui facciamo riferimento sono i seguenti:

  1. Il giorno in cui si è verificato l’incidente (considerato come giornata lavorativa e dunque retribuita);
  2. I primi 3 giorni di infortunio a carico del datore di lavoro.

A partire dal quarto giorno, per tutto il periodo in cui il lavoratore sarà assente, è compito dell’INAIL procedere con il pagamento dell’indennizzo in questa misura:

  • Indennità uguale al 60% della retribuzione giornaliera: dal 4° al 90° giorno;
  • Indennità uguale al 75% della retribuzione giornaliera: dal 91° giorno fino al termine.

Il valore della retribuzione giornaliera si ottiene della retribuzione dei 15 giorni precedenti l’incidente.

Quali sono i costi esclusi dall’assicurazione INAIL

In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL non copre le seguenti tipologie di costo:

  • Spese di trasporto verso le strutture sanitarie
  • Differenza di costa sostenuta per il ricovero presso strutture private
  • Spese per badanti/familiari durante il periodo di degenza
  • Spese per visite mediche specialistiche private non autorizzate
  • Prestazioni sanitarie che non sono legate all’infortunio

In questo caso il rimborso deve essere presentato al datore di lavoro attraverso le ricevute: quest’ultimo può scegliere se procedere con il rimborso dal momento che non c’è nessuna legge che lo obbliga.

Le spese mediche sono a carico del datore di lavoro in questi casi:

  • Spese non coperte dall’INAIL (ma autorizzate dal datore di lavoro);
  • Infortuni con 1 o 2 giorni di prognosi (per i quali non è previsto l’indennizzo dall’INAIL);
  • I primi tre giorni dopo l’infortunio.

Tutte le spese medico-sanitarie saranno a carico del datore di lavoro in mancanza di un’assicurazione INAIL per dipendente infortunato.

Entra in gioco il Servizio Sanitario Nazionale in caso di inabilità temporanea superiore ai 90 giorni: in questo caso non deve pagare il ticket sanitario.

Le spese mediche che restano a carico del paziente sono coperte completamente dal SSN.

In che modo è possibile ottenere il rimborso delle spese mediche?

Per ottenere il rimborso delle spese mediche il lavoratore deve presentare all’INAIL la documentazione che attesta ogni singolo costo, con fatture e ricevute fiscali.

Rientrano dell’elenco delle spese sanitarie coperte dall’INAIL:

  • Interventi chirurgici
  • Ricoveri
  • Accertamenti diagnostici e visite specialistiche
  • Ticket sanitari
  • Protesi
  • Dispositivi medici
  • Farmaci e cure mediche
  • Terapie riabilitative
  • Terapie fisiche

Tutte queste spese devono essere state prescritte o autorizzate preventivamente dall’INAIL.